CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI E PACCHETTI TURISTICI

  1. DISPOSIZIONI NORMATIVE
    1. Ai sensi dell’Art. 2 n. decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/ 314/CEE:I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “ tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero di estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: 1): Trasporto 2): alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
    2. I contratti aventi per oggetto l’offerta del solo servizio di soggiorno, trasporto ovvero di qualunque altro servizio turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:- Legge Regionale Friuli Venezia Giulia- Legge 1084/7 del 27.12.77 ( CCV ) art.1, n.3 e n. 6;artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31: per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
  2. PRENOTAZIONI
    La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’operatore dell’agenzia venditrice. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 111/95, copia del contratto, solo se già in possesso della conferma di cui al presente paragrafo. Le indicazioni relative ai pacchetti / singolo servizio non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.L. 111/ 95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
  3. PAGAMENTI
    La misura dell’acconto che dovrà essere versato all’atto della prenotazione e la data entro cui, dovrà essere versato il saldo risultano da accordi tra le parti. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra, alle date stabilite, costituiscono clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti, allo Organizzatore.
  4. MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO / SINGOLO SERVIZIO
    I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 gg. precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici: tassi di cambio applicati al pacchetto / singolo servizio in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l’Organizzatore o, per suo conto l’agenzia venditrice, è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica prezzo superiore al 10% del medesimo ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del singolo servizio / pacchetto turistico complessivamente considerato. L’agenzia venditrice che riceva comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con esatta individuazione delle variazioni e dell’incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’Organizzatore, entro n. 02 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti s’intende accettata. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e , qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, dovrà risarcire in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplementi di prezzo, un mezzo equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile.
    Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche, comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
  5. RECESSO
    Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto / singolo servizio turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto / singolo servizio turistico di cui il consumatore decida di fruire, dovrà essere d’importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore, non sono in grado di proporre un pacchetto / singolo servizio d’importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda dal contratto o richieda un cambiamento del pacchetto / singolo servizio acquistato, per casi diversi da quelli previsti dai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitata la quota dossier, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso, le somme di seguito elencate:

    1. solo soggiorno:
      fino a 30 giorni lavorativi – nessuna penale;
      da 29 a 16 gg lavorativi * 25%
      da 15 a 10 gg lavorativi * 40%
      da 09 a 04 gg lavorativi * 60%
      da 04 gg a no show * 100%
    2. soggiorno e trasporto:
      fino a 30 gg lavorativi * 10%
      da 29 a 16 gg lavorativi * 30%
      da 15 a 10 gg lavorativi * 50%
      da 09 a 04 gg lavorativi * 75%
      da 04 gg a no show * 100%

    Nessun rimborso spetta a chi non si presenterà alla partenza del viaggio, all’inizio del soggiorno e a chi rinuncerà al viaggio o soggiorno iniziato, o utilizzerà parzialmente il pacchetto / singolo servizio prenotato. Saranno ritenute valide soltanto le comunicazioni di rinuncia o cambiamento scritte (raccomandata r.r. )
    Eventuali rimborsi saranno effettuati nei tempi più brevi. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra saranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

  6. SOSTITUZIONI
    Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

    1. l’Organizzatore o. per suo conto, l’agenzia venditrice ne sia informato per iscritto entro 04 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
    2. non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, al servizio di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
    3. il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore o. per suo conto, l’agenzia venditrice, tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione di cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota dossier se prevista. Sarà , inoltre, solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché gli importi di cui alla lettera c del presente articolo.
  7. MANCATA ESECUZIONE
    Il consumatore può esercitare i diritti previsti al precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui per la prima partenza, l’Organizzatore per qualsiasi ragione, tranne fatto proprio del consumatore, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’Organizzatore, o per suo conto, l’agenzia venditrice può annullare il contratto di vendita quando non sia stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti e sempre ciò sia stato portato a conoscenza 15 giorni prima della data in cui i servizi turistici dovevano avere inizio, oppure a causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazione. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, l’Organizzatore, o per suo conto, l’agenzia venditrice sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
  8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
    I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore o, per suo conto, l’agenzia venditrice, tutti i documenti, le informazioni e egli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. L’agenzia venditrice, comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’effettuazione.
  9. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
    La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazione ufficiale riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzazione in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
  10. RESPONSABILITÀ’ DELL’ORGANIZZATORE
    L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente, che dai terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore ( ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)o, da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero circostanze che lo stesso Organizzatore o, per suo conto, l’agenzia venditrice non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere.
  11. LIMITI DI RISARCIMENTO
    Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore o, per suo conto, l’agenzia venditrice, non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale; e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Brema ( CIV ) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori. In ogni caso il limite del risarcimento per danni diversi da quelli alla persona non può superare i massimali previsti dalla Legge 1084 del 27.12.77.
    Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme, vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
  12. OBBLIGO
    L’Organizzatore, o per suo conto, l’agenzia venditrice, è tenuto a prestare le misure dell’assistenza al consumatore esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge e di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
  13. RECLAMI
    Il consumatore, a pena di decadenza, deve indicare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore o. per suo conto, l’agenzia venditrice, le difformità ed i vizi del pacchetto/singolo servizio turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 7 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore o, per suo conto, l’agenzia venditrice; deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13, al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore o, per suo conto, l’agenzia venditrice anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
  14. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
    Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è consigliabile stipulare presso gli uffici del venditore (se in dotazione) speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattia.
  15. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
    Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 16 della Legge n. 269 del 03.08.98: “La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
  16. FONDO DI GARANZIA
    Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D.L. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

    1. rimborso del prezzo versato
    2. suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero

    Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 del D.L. 111/95

  17. FORO COMPETENTE
    Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. Da comune accordo peraltro, potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’Organizzatore. Il collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale dell’Organizzatore deciderà ritualmente, e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione tra le parti.
  18. ASSICURAZIONE
    Garanzia assicurativa: Società Reale Mutua polizza n. 2025/10/3843119
  19. ORGANIZZAZIONE TECNICA
    Viaggi & Turismo Srl
    TRAVEL AGENCY  –  COACH & CRUISE GROUND OPERATOR
    INCOMING TOUR OPERATOR
    Via A. Aleardi, 97
    30172 Venezia Mestre (VE)
    P.I.: IT 01829500303
    SDI SUBM70N